SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE

Composizione

L’Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento è aperto ai cittadini e che non riescono a onorare i propri debiti.

Attraverso l’O.C.C., è possibile costruire un percorso di risoluzione del debito e seguire una precisa procedura che prevede il coinvolgimento dei diretti creditori per pianificare una via d’uscita e arrivare a ridurre, posticipare, rateizzare i debiti. Per intraprendere il percorso, il debitore deve fare istanza di avvio all’O.C.C. presente nella sua città di residenza o della sede legale e, quando verrà nominato un Gestore della crisi per il suo caso, dovrà presentare, tra le altre cose: -l’elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute; -l’elenco di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni; -le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni; -l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e il certificato dello stato di famiglia.

Una volta ricevuta la domanda, il Gestore della crisi nominato dall’ O.C.C. assisterà il debitore nell’elaborare il piano di ristrutturazione verificando la correttezza dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati, e al termine redigerà una relazione particolareggiata sulle cause della tua situazione e sulla fattibilità del piano che sarà presentata al giudice insieme alla proposta di piano e a tutta la documentazione.

Una volta completato, il piano di ristrutturazione sarà depositato presso il Tribunale di residenza del debitore o della sede legale: se il piano viene ritenuto fattibile e il debitore meritevole, se si tratta della proposta di piano del consumatore il giudice potrà sospendere un’eventuale procedimento di espropriazione forzata sui beni del debitore mentre se si tratta di una proposta di accordo ci sarà un effetto protettivo temporaneo dalla maggior parte delle azioni esecutive e cautelari che potrebbero essere proposte per i consumatori.

In questo caso non è previsto il consenso dei creditori sul piano di ristrutturazione ma solo la valutazione positiva del Tribunale rispetto alla sua fattibilità e alle condizioni di ammissibilità. Il Piano del consumatore, una volta omologato è obbligatorio per tutti i creditori e il pagamento dei debiti potrà avvenire attraverso qualsiasi forma.

Concordato Minore

Il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento, disciplinata dal D. Lgs n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di seguito il “Codice”), entrato in vigore il 15 luglio 2022, la quale si fonda su una proposta formulata dal debitore (che non può essere un consumatore), la quale viene sottoposta prima all’approvazione dei creditori e, una volta approvata, all’omologazione da parte del Tribunale.

La finalità del concordato minore è quella di consentire il superamento della situazione di sovraindebitamento del debitore, sulla base di una proposta di sistemazione che assicuri i creditori un soddisfacimento non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria. Si tratta quindi di un beneficio concesso al debitore – il quale in questo modo può cercare di evitare la liquidazione controllata o le procedure esecutive individuali – che tuttavia non deve arrecare un pregiudizio ai creditori.

La struttura del concordato minore è molto simile a quella del concordato preventivo; per tale motivo, l’art. 74, comma 4 del Codice prevede che si applicano al concordato minore le norme dettate per il concordato preventivo, in quanto compatibili.

Il debitore che intenda accedere al concordato minore deve presentare una domanda, alla quale vanno, allegati, tra l’altro, il piano e la proposta.

Il piano contiene l’indicazione dei tempi e delle modalità di adempimento; in caso di concordato con continuità aziendale, il piano deve avere carattere non solo finanziario, ma anche industriale, dovendo contenere un esame dei costi e ricavi prospettici, nonché una serie di indicazioni sulle attività future che si andranno a svolgere, tenendo conto del mercato di riferimento e esplicitando le ragioni di discontinuità rispetto alla gestione pregressa.

Sulla base delle previsioni del piano, il debitore formula la proposta, ovvero l’offerta rivolta ai creditori con la quale indica cosa viene offerto agli stessi; il contenuto della proposta è libero, analogamente alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La domanda, infine, verrà depositata presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

Esdebitazione

L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente permette di annullare i debiti alle persone meritevoli che non possano offrire ai creditori alcuna utilità per pagare il proprio debito, neanche in prospettiva futura.

Possono attivare la procedura per l’esdebitazione i debitori persone fisiche che siano meritevoli e che non siano in grado di offrire nessuna utilità diretta o indiretta. La meritevolezza si deduce dal tipo di soggetto che fa la richiesta, da che tipo di debiti ha e da come li ha accumulati. L’utilità, cioè la disponibilità economica, non deve sussistere neppure in prospettiva futura. Ciò significa che da un’analisi della situazione del soggetto si deve evincere un’impossibilità di pagare non solo al momento della domanda ma anche in futuro.

N.B.: Il richiedente può accedere all’istituto una sola volta.

La procedura di tale istituto inizia con la nomina di un gestore della crisi, cioè il soggetto che verifica la veridicità delle dichiarazioni presentate dall’avvocato nel ricorso. Dopo la nomina, inizia la fase istruttoria ovvero il gestore prende contatto con l’avvocato del richiedente. Il gestore, l’avvocato e il richiedente collaborano al fine di raccogliere tutta la documentazione necessaria. Al termine della raccolta, il gestore redige una relazione particolareggiata.

Concluso questo iter la domanda viene presentata tramite ricorso dell’avvocato al Tribunale civile competente sulla base del luogo di residenza.

Il Tribunale controlla che non siano stati fatti atti di frode, che la persona sia meritevole e che non sussistano dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento e se all’esito del controllo risulta tutto in regola, il Giudice dichiara, con decreto, inesigibili i debiti che sono sorti prima della data di deposito del ricorso.