CRISI DI IMPRESA
Composizione negoziata della crisi
La composizione negoziata consente all'imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell'impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati.
Non si tratta di una procedura concorsuale, in quanto durante le trattative l'imprenditore continua a gestire la propria impresa senza ingerenza o controllo da parte del Tribunale o dell'esperto. Tuttavia, come nelle procedure concorsuali (quali il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione dei debiti), per salvaguardare il buon esito delle trattative e quindi la possibilità di superare la crisi, il DL n. 118/2021 concede all'imprenditore la possibilità di beneficiare, durante la composizione, di "misure protettive" del proprio patrimonio da eventuali iniziative dei creditori.
La CNC ha natura riservata e stragiudiziale finché il debitore non intenda beneficiare di misure protettive del patrimonio o compiere altre operazioni, come la concessione di finanziamenti prededucibili o la cessione d'azienda, per i quali è necessaria l'autorizzazione del Tribunale.
Sotto il profilo soggettivo, possono ricorrere alla CNC tutti gli imprenditori commerciali e agricoli, iscritti al registro delle imprese, in qualunque forma esercitino l'attività d'impresa (dunque sia imprenditori individuali che società) e senza distinzione a seconda delle loro dimensioni.
Transazione fiscale
La transazione fiscale è una particolare procedura avente natura transattiva che si instaura nell'ambito del concordato preventivo e nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione del debito. L'obiettivo di tale procedura, chiamata anche concordato fiscale, è quello di consentire all'imprenditore in stato di crisi di ottenere una riduzione e/o una dilazione dei debiti tributari accertati dall'Agenzia delle Entrate.
Si tratta di uno strumento con cui le parti, impresa e Agenzia delle Entrate, tentano di trovare un punto di incontro tra le pretese erariali, da un lato, e il proseguimento della continuità aziendale e dei connessi livelli occupazionali, dall'altro. La transazione fiscale trova applicazione in riferimento ai tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate e ai tributi che costituiscono risorse dell'Unione Europea.
N.B.: tale procedura non è applicabile per i tributi locali.
Concordato minore
Il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento, disciplinata dal D. Lgs n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di seguito il "Codice"), entrato in vigore il 15 luglio 2022, la quale si fonda su una proposta formulata dal debitore (che non può essere un consumatore), la quale viene sottoposta prima all'approvazione dei creditori e, una volta approvata, all'omologazione da parte del Tribunale.
La finalità del concordato minore è quella di consentire il superamento della situazione di sovraindebitamento del debitore, sulla base di una proposta di sistemazione che assicuri i creditori un soddisfacimento non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria. Si tratta quindi di un beneficio concesso al debitore – il quale in questo modo può cercare di evitare la liquidazione controllata o le procedure esecutive individuali – che tuttavia non deve arrecare un pregiudizio ai creditori.
La struttura del concordato minore è molto simile a quella del concordato preventivo; per tale motivo, l'art. 74, comma 4 del Codice prevede che si applicano al concordato minore le norme dettate per il concordato preventivo, in quanto compatibili.
Il debitore che intenda accedere al concordato minore deve presentare una domanda, alla quale vanno, allegati, tra l'altro, il piano e la proposta.
Il piano contiene l'indicazione dei tempi e delle modalità di adempimento; in caso di concordato con continuità aziendale, il piano deve avere carattere non solo finanziario, ma anche industriale, dovendo contenere un esame dei costi e ricavi prospettici, nonché una serie di indicazioni sulle attività future che si andranno a svolgere, tenendo conto del mercato di riferimento e esplicitando le ragioni di discontinuità rispetto alla gestione pregressa.
Sulla base delle previsioni del piano, il debitore formula la proposta, ovvero l'offerta rivolta ai creditori con la quale indica cosa viene offerto agli stessi; il contenuto della proposta è libero, analogamente alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
La domanda, infine, verrà depositata presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
Liquidazione controllata del patrimonio
Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al Tribunale competente, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
L'apertura della procedura di liquidazione controllata, è disposta dal Tribunale mediante la nomina del liquidatore che dovrà procedere all'esecuzione del programma di liquidazione.
Può accedervi il debitore che rientra in una di queste categorie: consumatore, professionista, imprenditore minore (titolare di un'impresa che presenti congiuntamente i seguenti requisiti: - un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale mo dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; - ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; - un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila), imprenditore agricolo, start up c.d. innovativa, debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza).
Accordo di ristrutturazione o concordato preventivo
Accordo di ristrutturazione dei debiti e Concordato preventivo sono due percorsi di natura giudiziale con l'obiettivo di favorire il rilancio dell'impresa.
L'accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento di soluzione della crisi di impresa mediante il quale l'azienda in difficoltà cerca di ridurre la propria esposizione debitoria, proponendo un accordo che, per essere efficace, deve essere approvato dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei debiti complessivi dell'imprenditore in crisi, mentre per i rimanenti, ossia i creditori non aderenti all'accordo (in genere i più piccoli), deve essere assicurato l'integrale pagamento, ancorché con una moratoria 120 giorni dalla data di omologazione dell'accordo, o dalla data di scadenza del credito, se questa è successiva alla data di omologazione.
Il concordato preventivo è una soluzione alla crisi di impresa più complessa rispetto all'accordo di ristrutturazione dei debiti, in quanto vi è una procedura che non è molto lontana da quella fallimentare, fermo restando l'obiettivo, che è sempre quello di favorire il rilancio dell'impresa, anche grazie ad una tempestiva apertura della crisi, che faciliti l'individuazione di soluzioni che offrano all'impresa in difficoltà la possibilità di uscirne, circostanza che può essere considerata vantaggiosa anche dai creditori, i quali devono esprimere un consenso sull'attivazione della procedura.
L'attivazione dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti, così come del Concordato preventivo, pur producendo nel corso della procedura effetti leggermente diversi, assicurano entrambi una protezione piuttosto significativa dell'azienda in difficoltà, con la conseguenza che, almeno in condizioni normali, l'imprenditore in crisi non avrà motivi per non ricorrervi.
N.B.: l'Accordo di ristrutturazione dei debiti è la soluzione da preferire quando la crisi, pur essendo grave, è ancora abbastanza gestibile, tanto che è possibile soddisfare integralmente fino al 40% dei propri debiti, requisito non richiesto nella procedura del Concordato preventivo, pur essendo anche in quel caso ipotizzabile una ristrutturazione dei debiti.
Il Concordato preventivo diventa pertanto una opzione inevitabile quando le risorse finanziarie a disposizione dell'impresa in crisi sono inferiori al 40% dei debiti aziendali (almeno di quelli esigibili).
Accordo di ristrutturazione o concordato preventivo
Accordo di ristrutturazione dei debiti e Concordato preventivo sono due percorsi di natura giudiziale con l'obiettivo di favorire il rilancio dell'impresa.
L'accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento di soluzione della crisi di impresa mediante il quale l'azienda in difficoltà cerca di ridurre la propria esposizione debitoria, proponendo un accordo che, per essere efficace, deve essere approvato dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei debiti complessivi dell'imprenditore in crisi, mentre per i rimanenti, ossia i creditori non aderenti all'accordo (in genere i più piccoli), deve essere assicurato l'integrale pagamento, ancorché con una moratoria 120 giorni dalla data di omologazione dell'accordo, o dalla data di scadenza del credito, se questa è successiva alla data di omologazione.
Il concordato preventivo è una soluzione alla crisi di impresa più complessa rispetto all'accordo di ristrutturazione dei debiti, in quanto vi è una procedura che non è molto lontana da quella fallimentare, fermo restando l'obiettivo, che è sempre quello di favorire il rilancio dell'impresa, anche grazie ad una tempestiva apertura della crisi, che faciliti l'individuazione di soluzioni che offrano all'impresa in difficoltà la possibilità di uscirne, circostanza che può essere considerata vantaggiosa anche dai creditori, i quali devono esprimere un consenso sull'attivazione della procedura.
L'attivazione dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti, così come del Concordato preventivo, pur producendo nel corso della procedura effetti leggermente diversi, assicurano entrambi una protezione piuttosto significativa dell'azienda in difficoltà, con la conseguenza che, almeno in condizioni normali, l'imprenditore in crisi non avrà motivi per non ricorrervi.
N.B.: l'Accordo di ristrutturazione dei debiti è la soluzione da preferire quando la crisi, pur essendo grave, è ancora abbastanza gestibile, tanto che è possibile soddisfare integralmente fino al 40% dei propri debiti, requisito non richiesto nella procedura del Concordato preventivo, pur essendo anche in quel caso ipotizzabile una ristrutturazione dei debiti.
Il Concordato preventivo diventa pertanto una opzione inevitabile quando le risorse finanziarie a disposizione dell'impresa in crisi sono inferiori al 40% dei debiti aziendali (almeno di quelli esigibili).
Liquidazione giudiziale
La liquidazione giudiziale è una procedura simile al fallimento, il cui presupposto è quello di trovarsi di fronte a un imprenditore commerciale in stato di insolvenza e che possieda determinati limiti dimensionali.
Il codice della crisi d'impresa non indica in cosa consista tale insolvenza, se non in modo generico all'art. 2 ove si indica che l'insolvenza che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
N.B.: se l'impresa non è in liquidazione ed è quindi operativa, l'insolvenza vi è se l'impresa stessa non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. In caso di impresa in liquidazione la valutazione è differente: mette al centro non tanti la liquidità quanto la differenza tra attivo e passivo.
Inoltre, per potervi accedere sono fissati dei limiti dimensionali dell'impresa al di sotto dei quali non è possibile procedere.
Per cui la liquidazione giudiziale può essere evitata se la società sottoposta alla procedura volta alla dichiarazione di liquidazione giudiziale dimostri di possedere congiuntamente i seguenti requisiti: -un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; -ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; -un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Il tribunale competente per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza dipende dalla tipologia di procedimento. Per le imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, la competenza spetta al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese.
Per tutti gli altri procedimenti, il tribunale competente è quello nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.